Sezioni Regionali

Regolamento delle Sezioni Regionali
  1. A norma delle attuali disposizioni relative alle Società Scientifiche erogate dal Ministero della Salute e insite nel Progetto ECM sono istituite le Sezioni Regionali SINDEM, al fine di una più incisiva azione culturale ed organizzativa dei fini istituzionali della Società medesima.
  2. Le Sezioni Regionali sono costituite dai soci residenti ed operanti nelle singole Regioni del territorio nazionale o in gruppi di Regioni limitrofe. Ogni socio può appartenere a una sola Sezione regionale.
  3. La Sezione di appartenenza viene determinata d’ufficio in base alla Regione geografica di residenza professionale.
  4. Il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di una Sezione regionale è 10.
  5. Regioni limitrofe possono aggregarsi tra loro sino al raggiungimento del numero richiesto.
    L’aggregazione potrà aver luogo per opportunità scientifiche e culturali, anche se il numero minimo richiesto fosse superato da entrambe le Sezioni che decidono di aggregarsi. L’aggregazione di due Sezioni Regionali, o la disaggregazione di una Sezione in due Sezioni differenti, deve essere deliberata con maggioranza qualificata delle due Assemblee che intendono fondersi o dell’Assemblea che intende frazionarsi.
    Il Consiglio Direttivo, ove ravvisi la necessità/opportunità (es. prolungata inattività di una Sezione Regionale) può disporre d’ufficio, con propria deliberazione l’aggregazione di due o più Sezioni.
  6. Il compito istituzionale delle Sezioni Regionali è divulgare la cultura e l’interesse per le Demenze e promuovere nel territorio di competenza lo sviluppo dell’assistenza sanitaria nel campo delle Demenze, nonché l’aggiornamento e la promozione della qualità professionale, secondo quanto disposto nello Statuto Nazionale. Esse organizzano annualmente almeno un evento scientifico, durante il quale deve essere tenuta l’Assemblea Generale dei Soci della Sezione. Le manifestazioni scientifiche non devono essere in contrasto con lo Statuto della Società e con il presente regolamento e vengono organizzate previa comunicazione e autorizzazione del Consiglio Direttivo SINDEM.
    Il Consiglio Direttivo Regionale, proponente/organizzatore di un evento formativo ECM, dovrà attenersi alle disposizioni previste nel Regolamento degli eventi ECM.
  7. Tutte le attività delle Sezioni Regionali, purché non in contrasto con lo Statuto della Società e con il presente regolamento, si svolgono sotto l’egida di SINDEM. Le Sezioni Regionali utilizzano di norma il Logo della Società Nazionale, ma non possono concedere l’egida societaria a manifestazioni organizzate al di fuori della Sezione medesima.
  8. L’Assemblea della Sezione Regionale è costituita dai soci della Sezione, la sua riunione ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, per ottemperare a tutti i compiti previsti dallo Statuto della Società Nazionale per l’Assemblea ordinaria. Hanno diritto di voto soltanto i Soci ordinari. La Sezione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, composto da cinque (5) a sette (7) Membri non componenti del CD Nazionale. All’attenzione del Consiglio Direttivo partecipano di diritto tutti i soci della Sezione in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso.
  9. Le Sezioni Regionali non hanno delega alla riscossione delle quote sociali e non possono rilasciare alcuna quietanza al riguardo.
  10. Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel suo seno un Presidente e nomina un Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, coincidenti con il biennio di nomina del CD nazionale ed è rieleggibile solo per un biennio successivo. L’eleggibilità riacquistata, dopo due anni di assenza da ogni carica consiliare. Il Consiglio Direttivo Regionale delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Segretario è tenuto a comunicare sollecitamente l’organico de Consigli Direttivi Regionali alla Segreteria Nazionale. Tutte le attività scientifiche e promozionali della sezione devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale e autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Venendo a mancare, durante il biennio, uno o più Consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo dei non letti, secondo quanto disposto dallo Statuto della Società.